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Estratto dell'
ALBO FEDERALE
secondo delibera di Consiglio del 7 maggio 2011
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| Decisione n. |
del |
LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
DELIBERA |
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| 09/2012 |
16/02/2012 |
all’unanimità di non doversi procedere nei confronti di Facchetti Mauro per le violazioni contestategli nel procedimento pos.11/2011 e dispone l’archiviazione del medesimo.
Motivazione redatta il 16 marzo 2012 |
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| 08/2012 |
16/02/2012 |
all’unanimità, di irrogare al sig. Mauro Facchetti la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico di cui all’art.23 del regolamento di giustizia per un periodo di anni uno e mesi sei per la violazione delle norme in epigrafe menzionate, applicando le aggravanti di cui all’art.27 co.1.lett.a) e f)
Motivazione redatta il 16 marzo 2012 |
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| 07/2012 |
16/02/2012 |
di irrogare alla società Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 di cui all’art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell’ammenda di euro 300,00, di cui all’art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012 |
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| 06/2012 |
16/02/2012 |
di irrogare alla società Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 di cui all’art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell’ammenda di euro 300,00, di cui all’art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012 |
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| 05/2012 |
16/02/2012 |
di irrogare alla società Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 di cui all’art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell’ammenda di euro 300,00, di cui all’art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 28 febbraio 2012 |
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| 04/2012 |
16/02/2012 |
all’unanimità di non doversi procedere nei confronti dell’atleta Antonio Zingaro, in quanto quest’ultimo ha partecipato al Torneo “Qualificazioni di Centro” ed al Torneo “Campionato Regionale Singolo” prima prova – ritenendo, in assoluta buona fede, di essere stato regolarmente tesserato per l’anno 2011, avendo consegnato personalmente i soldi al già Presidente della Società Sportiva B.C. Garbagnate, di cui quest’ultimo faceva parte; di irrogare alla Società Sportiva B.C. Garbagnate, in persona del presidente pro tempore, la sanzione dell’ammenda di euro 150,00 di cui all’art. 20, n.ro 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina; di irrogare al Comitato regionale Lombardia, in persona del Presidente pro tempore sig. Gabriele Cerini, sanzione dell’ammenda di euro 300,00, di cui all’art. 20, n.ro 1 del regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012 |
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| 03/2012 |
16/02/2012 |
dispone la sospensione della decisione del presente appello nello stato in cui si trova ex art.2 II comma vigente Regolamento di Giustizia, ferma restando la decisione del GUSN, mandando alla Segreteria Federale di annotare tale sospensione nella scheda dell’a.s. Sanpaolo Imi di Torino e di trasmettere gli atti alla Commissione al momento dell’eventuale rinnovo della riaffiliazione.
Motivazione redatta il 6 marzo 2012 |
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| 02/2012 |
16/02/2012 |
all’unanimità dichiara inammissibile l’appello presentato da Lombardi Alberto e, per effetto, conferma la sanzione irrogata dal GUSN
Motivazione redatta il 5 marzo 2012 |
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| 01/2012 |
16/02/2012 |
all’unanimità rigetta l’appello presentato dal sig. Davide Cinini, nella sua qualità di responsabile del Gruppo Aziendale Poste Italiane e, per l’effetto , conferma la sanzione irrogata dal GUSN.
Motivazione redatta il 5 marzo 2012 |
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| 21/2011 |
27/07/2011 |
Delibera all’unanimitàin non doversi procedere nei confronti del sig. Fabio Borriello, Delegato provinciale Fisb Avellino.
Motivazione redatta il 6 marzo 2012 |
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| 20/2011 |
27/07/2011 |
Delibera all’unanimitàin accoglimento delle richieste della Procura Federale, di irrogare:
- alla As Bowlingmania in persona del Presidente p.t., Marinacci Massimiliano, la sanzione della ammenda di euro 250.00 ex art. 20 n. 1 del R.G e D;
- alla AS Bowling Nerviano in persona del Presidente p.t., Berta Pietro, la sanzione della ammenda di euro 250.00 ex art. 20 n. 1 del R G e D;
- alla atleta Marino Marilisa la sanzione della squalifica per mesi tre, decorrente dalla comunicazione del presente dispositivo ex art. 47 e 28 RG e D, ex art. 22 R G e D;”
Motivazione redatta il 6 marzo 2012. |
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| 19/2011 |
27/07/2011 |
Delibera all’unanimità in accoglimento delle richieste della Procura Federale la radiazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 e 24 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina del Sig. Dario Percario, Presidente dell’ASD I Pirati BC S. Stefano di Magra, disponendo, ove non già provveduto, che dalle classifiche dei tornei disputati dal 16/11/2010 al 03/03/2011 siano espunti tutti gli atleti appartenenti alla predetta AS in quanto non legittimati a parteciparvi”
Motivazione redatta il 6 marzo 2012 |
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| 18/2011 |
22/06/2011 |
Delibera all’unanimità di irrogare:
-al Sig. Quaglino Matteo la sanzione della squalifica per mesi 3, di cui all’art. 22, n.ro 1 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina, a decorrere dalla comunicazione della presente decisione ex artt. 47 e 28 RGeD;
- alla AS Bowlingmania, in persona del Presidente pro tempore Sig. Marinacci Massimiliano, la sanzione dell’ammenda di euro 250.00, di cui all’art. 20 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina.
Motivazione redatta il 27/07/2011 |
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| 17/2011 |
22/06/2011 |
Delibera all’unanimità in accoglimento del gravame proposto dalla AS I Pirati, rappresentata e difesa dall’Avv. Lina Musumarra, di annullare la decisione del GUSN datata 11 marzo 2011 e ricevuta dall’As il 21.03.2011.
Motivazione redatta il 26/07/2011 |
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| 16/2011 |
22/06/2011 |
Delibera all’unanimità di non doversi procedere nei confronti del Sig. Giovanni Bruno, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Campania.
Motivazione redatta il 25/07/2011. |
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| 15/2011 |
21/06/2011 |
all’unanimità di irrogare all’atleta Sig. Paolo Zeppi la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno), ex art 22 del vigente Regolamento di Giustizia, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 47 Regolamento G e D |
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| 14/2011 |
17/05/2011 |
all'unanimità, di non doversi procedere nei confronti del consigliere Damiano TRAPANI non essendo emerso alcun comportamento violativo delle norme federali da parte di quest'ultimo, ordinando l'archiviazione degli atti e del procedimento nei suoi confronti;
- di irrogare all'U.d.G., Sig.ra Luigia COLELLI, la sanzione della squalifica, di cui all'art.22 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina per un periodo di mesi UNO a decorrere dalla comunicazione della presente decisione nelle forme di cui al Regolamento di G e D |
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| 13/2011 |
17/05/2011 |
all'unanimità, di irrogare:
- al sig. Maurizio RUFO la sanzione della squalifica per giorni 45, di cui all'art.22 n.1 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina |
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| 12/2011 |
17/05/2011 |
all'unanimità, di non doversi procedere nei confronti dell'AS RAGGIO ICS non essendo emerso alcun comportamento violativo delle norme federali, e di irrogare:
- al sig. Amelito RABILAS la sanzione della squalifica di giorni 45, di cui all'art.22 n.1 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina con l'aggravante di cui all'art.27 n.12 punto 1;
- alla AS TEAM LORETO in persona del presidente pro tempore Sig. Fabrizio MARUFFI, la sanzione dell'ammenda di €.400,00, di cui all'art.20 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina con l'aggravante di cui all'art.27 n.12 punto 1 |
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