16.10 Pubblicazione dei risultati
Ogni torneo autorizzato avrà l’obbligo di pubblicazione su internet delle classifiche;
Tale pubblicazione potrà avvenire attraverso un sito segnalato nel regolamento inviato in segreteria, nel qual caso la federazione provvederà a creare un link sul sito federale;
In mancanza di un sito dedicato, la federazione metterà a disposizione dell’organizzazione un form di compilazione delle classifiche.
La pubblicazione dei risultati su web è obbligatoria e vincolante e deve avvenire al massimo entro quattro ore dal termine di ogni turno (due ore per l’ultimo turno di qualificazione);
La pubblicazione su internet dei risultati è obbligatoria per evidenziare che si tratta di competizioni autorizzate dalla federazione, avendo cura di mettere in risalto il logo FISB ed il link del sito internet federale: www.fisb.it;
Con l’ottenimento dell’autorizzazione, l’organizzatore acconsente alla pubblicazione dei risultati sul sito internet della federazione.
L'accesso e l’utilizzo del Sito Federale sono pertanto libere scelte degli organizzatori.
È sufficiente registrarsi e la Federazione mette a disposizione il sito come servizio gratuito fornendo al responsabile le credenziali per l’inserimento dei dati.
La FISB non può, né intende obbligare gli organizzatori dei tornei privati, ancorché autorizzati, a utilizzare solo o, anche, il sito Federale.
Tutti gli organizzatori sono stati già sollecitati su questo sito a trasmettere e pubblicare tempestivamente i risultati e le informazioni e, ogniqualvolta sui regolamenti è stato indicato che sarebbe stato utilizzato il sito federale, a tutti sono stati forniti gli strumenti per procedere all’inserimento e diffusione tempestiva di notizie e risultati.
S’informano tutti i responsabili dell'organizzazione dei tornei privati che il mancato, tempestivo rispetto degli impegni assunti con l’autorizzazione dei regolamenti, implicherà la cancellazione dei rispettivi tornei dalla lista degli eventi in corso.
La Fisb.